Art. 20.
(Circostanze del reato).

      1. In materia di circostanze del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) le circostanze del reato siano espressamente denominate come tali;

              2) le circostanze risultino determinate nel loro contenuto;

              3) costituisca titolo autonomo di reato il fatto per il quale la legge determini in modo autonomo la pena edittale;

              4) le circostanze aggravanti siano valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa;

              5) le circostanze attenuanti siano valutate a favore dell'agente anche se da lui ignorate o per errore ritenute inesistenti;

              6) siano valutate a favore dell'agente le circostanze attenuanti erroneamente supposte, se l'errore di fatto non sia determinato da colpa;

          b) prevedere come circostanze aggravanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

              1) l'avere commesso il fatto per finalità di discriminazione razziale, religiosa, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche, di genere o di orientamento sessuale;

              2) l'avere, nei reati dolosi contro la persona o comunque realizzati con violenza alla persona, commesso il fatto con crudeltà ovvero per motivi abietti o futili;

              3) l'avere commesso il fatto contro un pubblico agente a causa o nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni ovvero contro una persona internazionalmente protetta;

 

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              4) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità, ovvero contro persone disabili;

              5) l'avere commesso il fatto facendo uso di armi;

              6) l'avere commesso il fatto per finalità terroristiche ovvero per agevolare associazioni di stampo mafioso o associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale;

          c) prevedere che:

              1) la pena sia aumentata da un sesto a un quarto nei confronti di chi, dopo aver riportato una condanna per reato doloso, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commetta un reato doloso della stessa indole;

              2) siano considerati reati della stessa indole quelli che costituiscono violazione della medesima disposizione di legge ovvero offendono il medesimo bene giuridico ovvero, per la natura dei fatti o dei motivi che li hanno determinati, presentino in concreto caratteri fondamentali comuni;

          d) prevedere come circostanze attenuanti comuni, salvo che la legge disponga diversamente:

              1) l'avere commesso il fatto per motivi di particolare valore morale o sociale;

              2) l'avere agito in stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso;

              3) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto ingiusto della persona offesa;

              4) l'avere commesso il fatto perché condizionato o indotto da persona alla cui autorità, pubblica o privata, l'agente era sottoposto;

              5) l'avere, prima del giudizio, risarcito integralmente il danno o comunque

 

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l'essersi adoperato efficacemente per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

          e) prevedere che:

              1) gli aumenti o le diminuzioni di pena, stabiliti dalla legge per le circostanze aggravanti o attenuanti comunque denominate, si applichino aumentando o diminuendo la quantità di pena che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse alcuna circostanza;

              2) gli aumenti o le diminuzioni di pena corrispondenti a una circostanza siano da un sesto a un quarto della pena che il giudice applicherebbe in assenza di circostanze;

              3) l'aumento di pena corrispondente alla circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) sia da un quarto alla metà;

              4) gli aumenti o le diminuzioni di pena in caso di concorso omogeneo di circostanze non possano comunque superare rispettivamente la metà del massimo o del minimo edittale;

              5) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) concorra con altre circostanze aggravanti, l'aumento per le altre circostanze aggravanti non si applichi sulla pena base, ma sulla pena risultante dall'applicazione della suddetta circostanza;

              6) in caso di concorso eterogeneo di circostanze aggravanti e attenuanti il giudice debba tenere conto di tutte le circostanze; che gli aumenti e le diminuzioni per ogni circostanza si calcolino sulla pena base; che per effetto della somma complessiva degli aumenti e delle diminuzioni, la pena non possa essere aumentata oltre la metà del massimo o diminuita oltre la metà del minimo edittale;

              7) quando la circostanza aggravante di cui al numero 6) della lettera b) concorra con altre circostanze comuni, gli aumenti o le diminuzioni derivanti dal computo complessivo per le circostanze

 

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comuni si applichino sulla pena che risulti per tale circostanza aggravante.